Da domani mattina il Lazio entrerà in zona bianca. La decisione è arrivata grazie ai buoni dati raccolti relativi all’incidenza del Covid19. La regione, da tre settimane, ha numeri inferiori ai 50 casi ogni 100mila abitanti.
Il cambiamento più importante con il passaggio da zona gialla a bianca è la fine del coprifuoco: niente più rientro obbligatorio a casa entro la mezzanotte con una settimana di anticipo rispetto al 24 giugno previsto dal decreto.
Cade il limite delle 4 persone al tavolo nei ristoranti: sarà di 6 all’interno mentre non ci sarà alcuna limitazione per l’esterno.
Riaprono piscine al chiuso, centri benessere, parchi tematici e di divertimento, fiere, congressi, convegni e sagre. Riapertura parziale anche per le discoteche, solo per servizio bar e ristorante.
SPOSTAMENTI
Quali sono le regole sugli spostamenti in vigore nella mia Regione/Provincia autonoma? A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:
– senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
– verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
LAVORO
Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?
Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)
Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? No. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.