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Befana in lockdown: ecco cosa si può fare nel giorno della festa

Befana in lockdown: ecco cosa si può fare nel giorno della festa –

Befana in lockdown. Epifania in zona rossa, come previsto dal Governo con il dpcm del 3 dicembre 2020 che ha fatto scattare un giro di vite sulle festività natalizie in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio. Una stretta agli spostamenti dei cittadini fino al 6 gennaio, inasprito dalle ulteriori restrizioni introdotte dal decreto legge di Natale 172/2020, che prevede una ulteriore stretta dal 24 dicembre al 6 gennaio. Intanto dal 7 gennaio scattano le nuove misure restrittive previste dal decreto approvato nella notte del 4 gennaio dal Consiglio dei ministri, che prevedono una zona gialla con qualche paletto in più durante i giorni feriali e una arancione nel fine settimana.

Il 6 gennaio vietati gli spostamenti fra regioni, ristoranti aperti solo per l’asporto, passeggiate solo vicino casa, attività sportiva rigorosamente soli, partecipazione a funzioni religiose vicino casa. Una sola volta al giorno è possibile spostarsi per fare visita a parenti o amici, dalle 5 alle 22, al massimo in due persone (accompagnate da figli minori di 14 anni o fa conviventi disabili o non autosufficienti). Ecco le regole da rispettare il 6 gennaio, per evitare le sanzioni amministrative fino a mille euro previste dalle norme.

Nelle giornate in zona rossa si deve essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione da sottoscrivere sui moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Palazzo Chigi ha confermato che, anche il 6 gennaio, giornata dell’Epifania, è necessario effettuare il rientro a casa entro le 22, anche dopo essere andati a trovare amici o parenti. I motivi che giustificano gli spostamenti notturni tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Possibile effettuare una visita a parenti o amici: si possono ospitare massimo due persone non conviventi. Che dovranno tornare a casa entro le 22 o pernottare. Una delle deroghe individuate dal governo consente, una sola volta al giorno, lo spostamento per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni (dal 7 gennaio solo nel proprio comune), ma sempre all’interno della stessa regione. Spostamento fra le 5 e le 22, nel limite massimo di due persone. Chi si sposta potrà comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Si potrà andare alla messa anche il giorno dell’Epifania, ricordando che il rientro a casa è sempre previsto entro le 22. La Cei ha ricordato che nelle giornate in zona rossa si devono individuare luoghi di culto «tra quelli più vicini a casa». Prevista la riduzione degli ingressi nei luoghi di culto, nel rispetto del distanziamento. Obbligatorio l’uso della mascherina.

In tutto il periodo delle festività gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione e sempre vietati verso le altre regioni. È permesso lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

I genitori separati o affidatari possono spostarsi per andare in comuni, regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore. Si tratta di spostamenti motivati da “necessità”, ha sottolineato Palazzo Chigi nelle faq, pertanto non sono soggetti a divieti. In caso di spostamenti da o per l’estero è comunque necessario consultare la sezione dedicata sul sito del ministero degli Affari esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie – quarantene e tamponi obbligatori – relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito, anche tra comuni o regioni in aree diverse, ma solo se non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza. Le faq di palazzo Chigi precisano che di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori di 14 anni o disabili che abitualmente egli già assiste.

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione.

Nelle zone rosse sono chiusi i negozi che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità. Chiusi i centri commerciali. Anche per gli esercizi commerciali chiusi è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) . É consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sui ricongiungimenti di coniugi o partner che vivono in città diverse sono arrivati nuovi chiarimenti di palazzo Chigi: il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere l’altra persona soltanto se ha la residenza o il domicilio nel comune di destinazione o se in quel comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

É consentito svolgere individualmente attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo della mascherina. É consentito svolgere anche attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, rispettando la distanza di almeno due metri da altre persone.

Chi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 rientra in Italia per motivi non di necessità (quindi non di lavoro, assoluta urgenza, salute), dopo aver soggiornato o transitato in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, dovrà, all’ingresso in Italia,compilare l’autodichiarazione e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale.

Dopo la sospensione dei voli da e per il Regno Unito, con divieto d’ingresso per Italia a tutti coloro che abbiano soggiornato o transitato nel territorio del Regno Unito nei quattordici giorni precedenti, una nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza consente l’ingresso in Italia, arrivando dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord, a chi ha la residenza anagrafica nel nostro paese o a chi ha un motivo comprovato di assoluta necessità. L’ordinanza è valida fino al 6 gennaio. Previsto poi l’obbligo di certificazione di negatività al Covid con test nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, e un test obbligatorio a 48 ore dall’arrivo in Italia con obbligo di quarantena di 14 giorni. Chi era entrato nei 14 giorni precedenti è obbligato a comunicare tempestivamente la data d’ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente e a sottoporsi a test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone, anche in assenza di sintomi.

Il Viminale ha intensificato i controlli. In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che potrà essere aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

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