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Coronavirus, l’Inps precisa: “Niente malattia in caso di quarantena”





Per l’istituto nazionale di previdenza sociale la quarantena e la sorveglianza precauzione per i soggetti fragili non configurano incapacità temporanea al lavoro

Coronavirus, l’Inps precisa: “Niente malattia in caso di quarantena” –

In caso di quarantena domiciliare per il lavoratore non scatta automaticamente la malattia. A dirlo è l’Inps in una nota.

In caso di lockdown per l’emergenza covid che impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà equiparato a malattia “in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.

QUANDO SCATTA LA MALATTIA?

Quando un soggetto viene a contatto stretto con soggetti positivi al covid. In questo caso, come spiega Il Corriere della Sera, sarà la Asl, il medico di medicina generale o quello dell’ospedale a decidere tramite un provvedimento la quarantena del soggetto che si vede così riconosciuta la tutela della malattia durante il periodo di isolamento. Se invece, dunque, la quarantena è determinata da un Comune o da una Regione non si potrà accedere alla malattia.

Anche i lavoratori “fragili” in quarantena dovranno lavorare da casa in smart working. Per loro, come specificato dall’Inps non si configura “un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia”.

“Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio”. E’ invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale compensativa della perdita di guadagno”.

Per quanto riguarda la quarantena fatta all’estero per richiesta del paese di destinazione l’Inps precisa che “l’accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane”.

Il lavoratore che è in cassa integrazione non può chiedere la tutela della malattia anche se dovesse essere ricoverato in ospedale. L’Inps spiega questo ricordando che c’è una prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.

“La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs), in deroga (Cigd) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, – si legge nel messaggio dell’Inps – comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia”. Si tratta infatti, spiega l’Istituto, “del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148”.