Cerveteri

Mancata approvazione degli equilibri di bilancio, cosa succede ora secondo il TUEL





Secondo il testo non si determina un automatico scioglimento del consiglio

Poco fa il consiglio comunale non ha approvato gli equilibri di bilancio (QUI). Cosa succede ora? Vediamo cosa dice il Testo Unico degli Enti Locali.

Se il Consiglio comunale non approva entro il 31 luglio la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si determina automaticamente lo scioglimento del consiglio. Il TUEL prevede invece una procedura specifica.

In particolare:

  • L’art. 193, comma 2, del TUEL stabilisce che il Consiglio deve, entro il 31 luglio, verificare il permanere degli equilibri di bilancio oppure, se riscontra uno squilibrio, adottare contestualmente le misure necessarie per il riequilibrio.
  • Se la deliberazione non viene adottata entro il termine, trova applicazione il comma 4 dell’art. 193, che richiama la procedura prevista dall’art. 141, comma 2, del TUEL.

In concreto, la sequenza è la seguente:

  1. Intervento del Prefetto, che diffida il Consiglio ad adempiere entro un termine (generalmente non superiore a 20 giorni).
  2. Se il Consiglio non provvede neppure dopo la diffida, il Prefetto può nominare un commissario ad acta per l’adozione del provvedimento.
  3. L’inadempimento può condurre alla proposta di scioglimento del Consiglio, secondo la procedura prevista dall’art. 141 TUEL, che culmina con il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno.

È importante distinguere due ipotesi:

  • Mancata approvazione della delibera entro il 31 luglio: apre la procedura prefettizia (diffida → eventuale commissario → possibile scioglimento).
  • Approvazione della delibera con accertamento di squilibri: il Consiglio deve contestualmente adottare le misure di riequilibrio previste dall’art. 193; se non lo fa, si applicano le medesime conseguenze.

Quindi, il termine del 31 luglio è perentorio, ma il suo mancato rispetto non determina automaticamente lo scioglimento dell’organo consiliare: è necessaria la preventiva diffida del Prefetto e l’eventuale successivo intervento sostitutivo previsto dal TUEL.