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Covid Civitavecchia, firmata dal Sindaco Tedesco l’ordinanza per somministrazione cibi e bevande: Divieto di stazionamento in alcune aree della città





Il provvedimento emesso oggi dal Sindaco Ernesto Tedesco è in vigore dal 14 novembre 2020 al 3 dicembre 2020

Covid Civitavecchia, firmata dal Sindaco Tedesco l’ordinanza per somministrazione cibi e bevande: Divieto di stazionamento in alcune aree della città –

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19, a decorrere dal 14 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, sul territorio cittadino il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco con propria ordinanza ha stabilito le seguenti misure:

  1. è obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
  2. dal venerdì al sabato dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio e la domenica dalle ore 11 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati nel rispetto delle distanze e del numero massimo di persone ammesse; nei locali nei quali si effettua somministrazione di alimenti e bevande è comunque consentita la permanenza, limitatamente al tempo necessario alla sola consumazione al banco, purché nel rispetto del numero massimo di persone ammesse, indicato nel cartello affisso all’ingresso di ciascun esercizio, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del DPCM del 24 ottobre 2020;
  3. è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;
  4. dal venerdì al sabato dalle ore 15 sino alle 22 e la domenica dalle 11 alle 22 è fatto divieto di stazionare, con la facoltà di transito nelle seguenti vie e piazze cittadine:
  • Zona Ghetto: Piazza Frati; Vie E. Toti; Via Zara; Via G. Oberdan; Via Luigi Cadorna; Via C. Battisti; Via A. Diaz; Via Cavallotti; P.le degli Eroi;
  • Zona lungomare: Lungomare T.de Revel-Via Duca d’Aosta (da Largo M.Galli a Via Stegher); Largo M.Galli; Via Stegher; Rampa dei Saraceni; Via Pietro Guglielmotti; Via Malta, Via Pirgi; Largo dei Tirreni;
  • Zona centro: Piazza Leandra; Piazza Saffi; Via Piave; Via Trieste; Piazza Calamatta; Via P. Manzi; Via Monte Grappa; Via Carducci (fino a Via Bernini); Vicolo dell’arco; Vicolo dell’archetto; Via di Laura; Via dell’Olmo.