Informazioni per godere appieno del nostro litorale
Il comune di Cerveteri ha deliberato il regolamento per la stagione balneare 2019. In paeticolare, nel documento si leggono tutti i dettagli che riguardano regole e divieti di cui tener conto duante l’estate, per poter godere del litorale rispettandolo e stando in sicurezza.
1. La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre.
2. Le attività delle strutture balneari autorizzate devono iniziare improrogabilmente entro il 01 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre.
3. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita, e comunque non prima del 1° Aprile, nonché dopo la data di chiusura della stagione balneare, e comunque non oltre il 31 Ottobre, la struttura potrà offrire tutti i servizi connessi all’attività di stabilimento balneare come indicati dall’art. 4 del Regolamento Regionale 12/08/2016, n. 19 ad eccezione della balneazione, nel rispetto dei limiti temporali autorizzati dai vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture stagionali, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall’Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
4. I concessionari sono tenuti, in ogni caso, a garantire il corrente mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione, conformemente agli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione della stessa.
5. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare e negli arenili in concessione per stabilimento balneare.
6. La balneazione dovrà essere garantita nel periodo 01 maggio – 30 settembre almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
Qui invece i divieti:
1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Cerveteri è vietato:
1.1 Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.
1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate.
1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio – la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.
1.4 Campeggiare.
1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
1.6 Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Nelle aree demaniali libere e in concessione è possibile svolgere manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l’installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del comune, da richiedere almeno 15 giorni prima dell’evento. Tuttavia tali manifestazioni sono vietate dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette dovranno essere opportunamente delimitate-.
1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell’ordine condotti nell’ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. E’ facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all’accoglienza di tali animali nell’ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell’igiene pubblica.
1.8 Tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, IPOD e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne.
1.9 Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione rilasciata da questo Comune.
1.10 Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.
1.11 Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.
1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.
1.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.
1.14 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. surfcasting) organizzate da Associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell’orario destinato alla balneazione, l’occupazione dell’arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.
1.15 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.
1.16 Distendere o tinteggiare reti da pesca.
1.17 Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo. La suddetta attività di noleggio potrà essere effettuata, solo ed esclusivamente all’interno delle proprie strutture, dalle attività turistico – ricettive e commerciali munite di licenza di esercizio, situate sulla via lungomare.
1.18 Lungo il litorale marino è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.
2. Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune. L’esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire al SUAP al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] previa trasmissione della documentazione prevista.
3.Con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 è stata individuata un’area adibita all’esercizio dell’attività di kitesurf, la stessa è ubicata nella zona compresa tra lo stabilimento balneare denominato “Quadrifoglio” e la foce del fiume Zambra.
3.1 L’esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.
3.2 La gestione dell’area è stata affidata all’Associazione Assobalneari di Marina di Cerveteri che provvederà a
COMUNE DI CERVETERI – Ordinanza n. 95 del 30/05/2019
titolo gratuito al suo allestimento nonché allo smantellamento al termine della stagione.
3.3 L’Associazione Assobalneari dovrà provvedere a delimitare idoneamente l’area a terra, nonché a posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la dicitura “ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALL’ATTIVITA’ DI KITESURF – DIVIETO DI TRANSITO”. Anche il corridoio di lancio dovrà essere delimitato secondo la normativa vigente dall’Ordinanza Balneare 58/17 datata 28/04/2017, Capo IV Art. 12, del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
3.4 Le associazioni che usufruiscono dell’area potranno posizionare installazioni volte a creare ombreggianti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (Tenda Araba).
3.5 In particolare, la pratica del kitesurf, è soggetta alle prescrizioni dettate dall’O.B. n. 58/2017 del 28/04/2017 Art. 17 Punto 2 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
3.6 L’uso del corridoio è libero e gratuito e di carattere temporaneo, la sua utilizzazione decorrerà dall’avvenuta sistemazione dell’area e del corridoio fino al 31 ottobre di ogni anno, quando le strutture e la cartellonistica verranno rimosse.
ART. 3
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
1. Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09,00 e sino alle ore 19,00. La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio 30 settembre, almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00.2. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall’Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
3. I concessionari di strutture balneari prima dell’apertura al pubblico devono:
a) Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima;
b) Esporre in luoghi ben visibili al pubblico copia della presente Ordinanza, nonché una tabella con i prezzi aggiornati e dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata;
c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest’ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
d) I concessionari dovranno inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell’area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell’arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell’orario destinato alla balneazione. La pulizia della spiaggia deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
e) Il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull’arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell’asporto da parte del gestore del servizio.
f) Sull’area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, nonché raccoglitori per prodotti da fumo, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.
g) Il livellamento del piano dell’arenile assentito in concessione senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall’utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al comune.
h) L’uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione al comune. Nella comunicazione, da presentare prima dell’inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.
i) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
l) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate – fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l’utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
m) Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte delle persone diversamente abili,
predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purchè semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E’ obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
n) Tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all’interno dei locali con accesso alla spiaggia.
o) I contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto quali: sacchetti monouso, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc. devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.
4. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.
a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l’apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 e s.m.i..
b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a “rischio specifico di incendio” (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.
c) Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale con scritta ben visibile “PRIMO SOCCORSO”, avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all’uso, il materiale di primo soccorso previsto nell’Ordinanza di sicurezza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
d) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l’accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell’esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l’immediata identificazione degli stessi.
e) E’ vietato l’uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia.
f) E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l’assenza di persone nelle cabine.
g) I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, nell’ambito dell’area demaniale marittima assentita in concessione, realizzare, modificare o spostare, camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d’ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all’installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, purchè poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E’ obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
h) I concessionari possono esercitare l’ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull’area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno darne comunicazione al comune e agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata.
Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte, previa comunicazione al comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa.
È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.
i) I concessionari devono affiggere all’ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l’uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50×70 cm. redatto in più lingue comunitarie, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.
j) Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell’impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico – sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l’arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza, fatti salvi i casi di decadenza o revoca della Concessione stabiliti dall’art. 49 L.R. 13 del 06/08/2007 e s.m.i.
Di Alessandro Ferri









