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Ladispoli: arrivano gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate anche agli over 50 non vaccinati ma guariti





Diversi cittadini sebbene abbiano contratto la malattia e siano, al momento, in “regola” dovranno ora dimostrare di non dover pagare la sanzione di 100 euro per non essersi sottoposti alla vaccinazione covid

Ladispoli: arrivano gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate anche agli over 50 non vaccinati ma guariti –

“Il Ministero della Salute (…) Le comunica, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale (…) in quanto risulta che Lei alla data del 01/02/2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario”.

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Il regalo dentro all’uovo di Pasqua è servito per milioni di over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione covid. Regalo arrivato fin dentro le case di chi, contratta la malattia è poi guarito, ottenendo dunque il super green pass e il rinvio all’inoculazione di almeno quattro mesi (proprio come previsto dai vari decreti legge emanati dal Governo). Poco importa se nella lettera la data di riferimento è primo febbraio ma in realtà in calce porti la data del 23 marzo. In quel lasso di tempo, i malcapitati over 50 avrebbero ben potuto contrarre il virus e guarire.

Ma l’accertamento è comunque arrivato. A testimoniarlo è anche un ladispolano. «La lettera – spiega il ladispolano – è datata 23 marzo e io a quella data ero guarito dal covid da poco tempo. Perché mi è arrivata nonostante la mia guarigione? Cosa dovrei fare ora?». Come lui sono tanti altri i residenti della città balneare, e non solo loro, alle prese con le lettere dell’Agenzia delle Entrate. E ora spetterà a loro dimostrare che, avendo contratto la malattia, hanno in realtà ancora del tempo prima di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria (che in diversi casi dovrebbe avvenire dopo il 15 giugno, giorno in cui scadrà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50).

La strada tracciata dal Ministero e comunicata tramite l’avviso infatti, è quella di presentarsi alla Asl di pertinenza, entro 10 giorni, comunicando “l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. In questo caso – si continua a leggere nella missiva – entro lo stesso termine, dovrà dare notizia dell’avvenuta di tale comunicazione all’azienda sanitaria locale anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo all’area riservata del portale…”. Insomma una bella gatta da pelare, anche perché se entro questo lasso di tempo la Asl competente per territorio non dovesse comunicare il differimento alla vaccinazione all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima “notificherà (…) un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo (…)” del pagamento della sanzione di 100 euro.