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Le sanzioni per chi non rispetta le norme della fase 2 dal 18 maggio

Potranno esserci sanzioni da 400 a 3mila euro per chi non rispetti le nuove norme previste sia dal consiglio dei ministri

Le sanzioni per chi non rispetta le norme della fase 2 dal 18 maggio-

Potranno esserci sanzioni da 400 a 3mila euro per chi non rispetti le nuove norme previste sia dal consiglio dei ministri sia dalle singole regioni per questa fase 2 che parte, realmente e concretamente, dal 18 maggio.

Il consiglio dei ministri infinito della giornata di ieri, che è iniziato intorno a mezzogiorno per essere sospeso intorno alle 16.05, ripreso poi alle 17.40 e sospeso soltanto mezz’ra dopo, ripreso infine alle 22.55 e terminato definitivamente in piena notte, all’1.20, ha stabilito quali saranno le sanzioni fase 2.

«Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza» – si rileva nel testo, a proposito delle attività produttive che dovranno rispettare le linee guida che favoriranno la riapertura.

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Insomma, in casi di presenze maggiori del consentito in bar e ristoranti ci potrebbe essere la beffa di una vera e propria chiusura dell’attività indipendente dal contagio.

«Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”) – prosegue il testo, le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo».

Ma per quanto tempo le attività commerciali che non rispettano le norme dovranno restare chiuse?

«Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni – recita il comunicato del consiglio dei ministri -.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima».

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