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Ladispoli, Grando annuncia le novità dal 4 Maggio “Chiusi i parchi pubblici, ma libertà di fare attività al mare”





Il Sindaco ha spiegato l’ordinanza in un nuovo appuntamento in diretta sui social

Ladispoli, Grando annuncia le novità dal 4 Maggio “Chiusi i parchi pubblici, ma libertà di fare attività al mare”

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha annunciato in una diretta social le novità relative alla Fase 2 che prenderà il via lunedì. come si legge infatti nell’ordinanza sindacale, il primo cittadino ordina:

1) La revoca delle ordinanze sindacali n.37 del 20/03/2020 e n.39 del 26/03/2020.

2) La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all’aperto su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il Parco pubblico del Bosco di Palo e l’adiacente prato con accesso da Via Corrado Melone e Via dei Delfini;

3) Il divieto di utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini presenti nei parchi e nei giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati.

4) Sull’arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito:

a) Svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali. È fatto divieto di occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell’arenile.

b) Effettuare sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, con l’ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale prescritta nel punto 4);

c) Praticare la pesca sportiva (così come definita dal Regolamento CE 302/2009 – «pesca sportiva» una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale), anche subacquea, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, ivi compresa la emananda ordinanza di balneazione a cura degli uffici preposti;

d) Condurre cani, purché muniti di guinzaglio e dell’adeguata strumentazione per la raccolta delle deiezioni;

e) Effettuare le operazioni di pulizia e gli interventi di manutenzione sulle strutture balneari così come previsto dalle ordinanze emanate nel merito dalla Regione Lazio.

5) Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria, prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con

tende, camper o altri mezzi tali spazi.

6) In tutti i luoghi, pubblici o privati, è vietata ogni forma di assembramento di persone e deve

essere osservato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

7) Le disposizioni contenute nei punti 2,3,4,5,6 hanno efficacia fino al giorno 17 maggio 2020.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa

Gepostet von Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli am Freitag, 1. Mai 2020